Il tribunale amministrativo regionale della Campania (sezione nona) ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, contro l’Asl Napoli 3 Sud, per l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia) della deliberazione n. 242 del 25 febbraio 2025, con la quale la stessa azienda sanitaria locale aveva indetto un “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore di struttura complessa UOC di patologia clinica del presidio ospedaliero di Boscoreale-Boscotrecase” escludendo, di fatto, dalla selezione, la categoria dei Biologi. Il Tar ha ritenuto – sia pure alla valutazione propria della fase cautelare – che sussistano profili di fondatezza del ricorso dell’OBCM in quanto in base alla all’art. 4 del dpr n. 484/1997, la patologia clinica è ricompresa “sia nella categoria professionale dei medici sia in quella dei biologi”. In soldoni: ai giudici del tribunale regionale non è apparsa giustificata né ragionevole la scelta dell’Asl di riservare l’ammissione alla selezione ai soli medici, non prevedendo l’iscrizione all’albo professionale dei biologi tra i requisiti specifici di ammissione, ferma restando la possibilità per la stessa Asl, in sede di valutazione, di scegliere il candidato ritenuto, in concreto, più idoneo a ricoprire tale incarico, quello di direttore della UOC di Patologia Clinica, fortemente caratterizzato dalla conoscenza e dal governo delle metodiche e dell’organizzazione di laboratorio, anche e al fine della promozione di nuove tecnologie ed al corretto utilizzo delle apparecchiature. Prerogative appunto, sono tipiche dei biologi. In ogni caso il tar ha ritenuto di fissare sin d’ora, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 21 ottobre 2025.